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LEGGE 21 marzo 1953, n. 224

Pagamenti dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 17-4-1953
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 7 della
legge  12  maggio  1950,  n. 230, e dall'art. 2 della legge 18 maggio
1951,  n.  333,  i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle
Commissioni  amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9
maggio 1950, n. 203.
  In  deroga  a  quanto  disposto dal secondo comma dell'art. 9 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente e' quello nella
cui  giurisdizione  ha  sede  l'ufficio  distrettuale  che esegue gli
accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale
sul patrimonio.