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LEGGE 13 marzo 1953, n. 151

Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  1-4-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle "Variazioni allo stato di previsione" e dal capitolo "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle "entrate effettive" o nella categoria delle entrate "movimento di capitali", a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dell'esercizio in scadenza e in quelli dell'esercizio successivo, le occorrenti variazioni.