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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1953, n. 57

Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  14-3-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli istituti militari;
Visto l'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Il limite massimo di età, previsto dall'art. 5, lettera b), del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, è elevato a 27 anni.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 45. - PALLA