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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4481

Inclusione dell'abitato di Castelsardo, in provincia di Sassari, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-3-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 6857, emesso nell'adunanza del 26 luglio 1952;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castelsardo in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 31. - PALLA