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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1952, n. 4461

Classifica in prima categoria del porto di Gela ai fini della utilizzazione come porto rifugio nell'interesse della navigazione generale.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  27-2-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, SUi porti, spiagge e fari ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;
Considerato che lungo il litorale meridionale della Sicilia non esiste alcun porto di rifugio in cui il naviglio, sorpreso da fortunale durante la navigazione, possa ricoverarsi;
Ritenuta la necessità di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un portorifugio lungo il suddetto tratto di litorale;
Considerato che il porto di Gela, classificato nella seconda categoria, classe seconda, serie seconda nei riguardi del commercio, ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio;
Ritenuta pertanto la opportunità di iscrivere il suddetto porto nella prima categoria nell'interesse della, navigazione generale, ferma restando, ai fini del commercio, l'attuale classificazione;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e quello del Consiglio superiore della marina mercantile;
Ritenuto che, trattandosi di classificare il porto di Gela per la sola causa del rifugio, non è necessario il parere del Consiglio superiore del commercio;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Il porto di Gela, ai fini della sua utilizzazione come porto rifugio nell'interesse della navigazione generale è iscritto, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella prima categoria, ferma restando, nei riguardi del commercio, l'attuale iscrizione del porto stesso nella seconda categoria, classe seconda, serie seconda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale del leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 17. - PALLA