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LEGGE 22 dicembre 1952, n. 4415

Modificazioni alla legge 16 novembre 1950, n. 979, sulle promozioni per merito di guerra.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-2-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



La facoltà di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950, numero 979, può essere esercitata fino ad un anno dalla entrata in vigore della presente legge, purché si tratti di proposte di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, presentate entro il 15 ottobre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI