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LEGGE 9 dicembre 1952, n. 4412

Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951: a) Accordo di immigrazione e relativi annessi; b) Protocollo di firma; c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani; d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole; e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie; f) Scambi di Note.

note: L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/02/1953, n. 31 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-2-1953
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 21 marzo 1951:
a) Accordo d'immigrazione e relativi annessi;
b) Protocollo di firma;
c) Accordo amministrativo relativo alla immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;
d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;
e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;
f) Scambio di Note.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/02/1953, n. 31 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.