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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4134

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione ec la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Carlo fu Luigi, in comune di Melendugno (Lecce).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1966)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  27-3-1966
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di De Pascalis Carlo fu Luigi per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di De Pascalis Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 156.78.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 23 marzo 1966, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1966 , n. 76) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4134, in riferimento all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto nel procedere alla determinazione della consistenza della proprietà terriera posseduta da Carlo De Pascalis, vi ha incluso il fondo Prisenna che aveva cessato di farne parte fin dal 1944".