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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3939

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Compagnia Immobiliare "Della Torre" società anonima con sede in Genova, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Compagnia Immobiliare "Della Torre", Società Anonima con sede in Genova, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);
Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 811, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale del territorio del Fucino, nei confronti della Compagnia Immobiliare "Della Torre", società Anonima con sede in Genova, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 21.64.45, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.