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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3790

Trasferimento all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, in comune di Ravenna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1969)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-7-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);
Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 2563.77.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790, in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilità, non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."