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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3679

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per ia riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e Compagni, accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.). in comune di Montalbano Jonico (Matera).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1961)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  2-4-1961
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della. Società agricola industriale meridionale C.
De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S.A.I.M.), per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera);
Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in, data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della Società agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S. A. I. M.); relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di ettari 14598.03.38 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in quanto l'espropriazione è stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".