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LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3597

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza di concedere un mutuo di L. 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  4-2-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico


Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. - I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
"I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.
"Il loro ammortamento decorrerà dal 1 ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI