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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3574

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ai terreni di proprietà di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, nel comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta, istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), per la superficie di ettari 4.31.95, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.