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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3480

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, in comune di Avetrana (Taranto).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1960)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-4-1960
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della, legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare Dominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 3.69.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308, e del 27 dicembre 1951, n. 3480, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto hanno posto a base del calcolo della proprietà le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".