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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3462

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Miscio Antonio di Gerardo, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1972)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-6-1972
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Di Miscio Antonio di Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);
Udito il parere in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Di Miscio Antonio di Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 19.20.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-6 luglio 1972, n.118 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972, n. 165)ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, nn. 3462, 3463, 3464 e 3465, in quanto risulti che, nella determinazione delle quote di scorporo, si sia tenuto conto: a) dello stato delle culture non corrispondenti ai dati del catasto alla data del 15 novembre 1949; b) di beni che a questa data avevano legalmente cessato di far parte della proprietà degli espropriati fratelli Di Miscio perché appartenenti a terzi, eredi riservatari di Di Miscio Gerardo".