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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1952, n. 3332

Norme per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-2-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, recante norme transitorie per il conferimento del posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il posto di assistente alla vigilanza (grado 10°, gruppo C) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui alla tabella B dell'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 382, è conferito a scelta del Ministro fra il personale statale che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 15 novembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 27. - PALLA