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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3322

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Fernè Daniele fu Tancredi, in comune di Argenta (Ferrara).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/1968)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  5-5-1968
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ferné Daniele, fu Tancredi, per i terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara);
Considerato che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Ferné Daniele, fu Tancredi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Argenta (provincia di Ferrara), per una superficie di ettari 1029.54.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 23-26 aprile 1968, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 4/5/1968, n. 113) ha dichiarato l'illegittimità " costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322, in quanto ha incluso nell'espropriazione i terreni della "Valle Testa" sui quali il soggetto privato espropriato non aveva il diritto enfiteutico risultante dai dati catastali."