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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3308

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione Speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comune di Garaguso (Matera).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1962)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-1-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria. -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera);
Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 271.06.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale."