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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3086

Norme sulle indennità di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 4 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e la tabella allegata al predetto decreto-legge sono abrogati.
Con effetto dal 1 luglio 1951 l'indennità di aeromanovra spettante al personale dell'Aeronautica è fissata nelle stesse misure e viene corrisposta con le medesime modalità vigenti nel tempo per l'indennità di marcia prevista a favore del personale militare dell'Esercito.