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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3058

Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  29-1-1953

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che - con le somme assegnate sul Fondolire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 - gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.