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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3055

Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI