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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3052

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tufaroli Luciano fu Mosè, in comune di Maschito (Potenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/1962)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  11-4-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tufaroli Luciano fu Mosé, per i terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza);
Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tufaroli Luciano fu Mosé, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 67.59.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."