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LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991

Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  28-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È estesa al cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.