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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2988

Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, concernente le promozioni per merito di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti per merito di guerra.