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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2875

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Amati Alberico in Romeo, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei con fronti di Amati Alberico fu Romeo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dei l'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Amati Alberico fu Romeo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di l'orto (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 35.08.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.