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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2825

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1958)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-12-1958
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 61.15.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825, e del 27 dicembre 1952, n. 3995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."