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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2695

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Francesco fu Ruggero, in comune di Campiglia Marittima (Livorno).

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Francesco fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della; legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito

il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Francesco fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 11.14.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.