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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 2590

Modificazione dell'art. 44 (secondo comma) del regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua al clero.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero, approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico



Il secondo comma dell'art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, è modificato come segue:
"Fermo il più breve termine stabilito dagli articoli 33 e 34 per una parte del clero sardo, il pagamento è effettuato a rate quadrimestrali posticipate, alle scadenze del 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 86. - PALLA