stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2520

Disposizioni integrative dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-1-1953 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ad integrazione di quanto è stabilito nell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa; mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonché mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.
Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - ZOLI - VANONI - PELLA - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI