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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2520

Disposizioni integrative dell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 23-1-1953
al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ad  integrazione di quanto e' stabilito nell'art. 36 della legge 25
giugno  1949,  n.  409, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere  alla  seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di
effettuare  i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa;
mutui  della  durata  di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6
miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' mutui fino alla
concorrenza  di  lire  10  miliardi annui per gli esercizi finanziari
1953-54 e 1954-55.
  Per  i  detti mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo,
terzo  e  quarto comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25
giugno 1949, n. 409.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - ALDISIO
- SCELBA - ZOLI -
VANONI - PELLA -
FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI