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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2512

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Troilo Francesco fu Giulio, in comune di Massafra (Taranto).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1955)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  7-1-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Troilo Francesco fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Troilo Francesco fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 42.64.42, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.