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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2467

Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-1-1953 al: 1-3-1962
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, può, con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio.