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LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2466

Modificazioni alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  18-1-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:
"Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 600 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.
"L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 100.000 né inferiore a lire 800.
"Le contravvenzioni all'art. 4 sono punite con ammenda sino a lire 3000 per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 300.000".