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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2157

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-12-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visti il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), ed il piano compilato dallo stesso Ente nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2 e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe per 1/2, per i terreni ricadenti nel medesimo comune di Andria (provincia di Bari);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, da Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 403.66.57, specificamente descritti negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.