stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 1978

Ulteriore sospensione delle norme concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa agli effetti dell'imposta di negoziazione.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  31-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, già sospesa fino al 1 gennaio 1953 con l'art. 3 della legge 22 dicembre 1951, n. 1372, è ulteriormente sospesa fino a nuova disposizione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1954.
Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi dell'imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1953 e seguenti.