Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici
regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei
conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive
modificazioni; nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli
Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto
l'esercizio finanziario 1951-52.