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LEGGE 18 novembre 1952, n. 1975

Proroga, fino al 31 dicembre 1954, del funzionamento degli Uffici regionali di riscontro, degli Uffici corrispondenti della Corte dei conti e dei Comitati di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e successive modificazioni; nonchè estensione delle attribuzioni conferite agli Uffici regionali di riscontro anche ai conti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1951-52.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  30-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La competenza degli Uffici regionali di riscontro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, prorogato con legge 15 marzo 1950, n. 119, è estesa ai rendiconti e ai conti giudiziali relativi a tutto l'esercizio 1951-52 senza limitazione di importo.
Il funzionamento dei predetti Uffici è prorogato al 31 dicembre 1954.
Parimenti, fino al 31 dicembre 1954, sono prorogate le attribuzioni conferite, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1949, n. 171, ai corrispondenti Uffici decentrati della Corte dei conti, per la eliminazione dell'arretrato a tutto l'esercizio 1948-49.