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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1787

Integrazione della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativa agli insegnamenti per il conferimento della laurea in medicina e chirurgia.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  19-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale).