stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1725

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dell'istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Brindisi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1955)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-12-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti dell'istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);
Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del (decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che, l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria(- nei confronti dell'Istituto dei fondi rustici - Società agricola, industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 2412.84.21, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.