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LEGGE 17 ottobre 1952, n. 1502

Amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-12-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è affidato il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e materie prime, immessi nel territorio di Gorizia in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, in applicazione degli articoli 2 e 11 della legge 1 dicembre 1948, numero 1438.