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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1492

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Santangelo Giuseppe fu Alberto, in comune di Venosa (Potenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1965)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-4-1965
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Santangelo Giuseppe fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (Provincia di Potenza)
Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;
Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha preceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Udito il parere, in data 10 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Santangelo Giuseppe fu Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), della superficie di ettari 75.24.61, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale."