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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1321

Modificazioni allo statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  12-11-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, n. 759, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma e ne è stato approvato lo statuto;
Visto il verbale di constatazione di deliberazione - a rogito notaio Carlo Capo, rep. 70010, in data 30 novembre 1951 - da cui risulta che l'assemblea generale degli iscritti al Fondo predetto ha approvato mediante referendum una nuova tabella di stipendi convenzionali per il calcolo dei contributi e delle prestazioni in sostituzione di quella prevista dall'art. 6 dello statuto del Fondo stesso, da applicarsi con effetto dal 1 luglio 1949;
Visto il parere espresso dal Banco di Roma con nota dell'11 luglio 1952;
Vista la domanda, in data 12 dicembre 1951, con la quale il presidente del Fondo predetto chiede la modifica dello statuto del Fondo stesso in conformità della suddetta delibera dell'assemblea generale degli iscritti;
Visti l'estratto autentico del verbale del Consiglio di amministrazione del Banco di Roma, in data 3 aprile 1950, e la nota, 31 marzo 1952, da cui risulta l'impegno del Banco stesso di garantire lo scoperto iniziale del Fondo suddetto allo scopo di assicurarne il funzionamento sino alla formazione della necessaria riserva matematica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico



La tabella contemplata dall'art. 6 dello statuto del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Roma, approvato con il decreto 17 luglio 1951, n. 759, ed allegata allo statuto medesimo è sostituita con la tabella annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
Agli effetti del calcolo dei contributi e delle prestazioni previsti dallo statuto predetto, la nuova tabella è applicata a decorrere dal 1 luglio 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 125. - CARLOMAGNO