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LEGGE 16 ottobre 1952, n. 1315

Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  7-11-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI