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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1952, n. 1292

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, relativo alle Commissioni di conciliazione previste dal Trattato di pace.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  26-10-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 83 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, è sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati:
1) un agente generale del Governo italiano per tutte le Commissioni internazionali di conciliazione costituite in conformità di detto articolo 83 del Trattato di pace, il quale è un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 4°, anche se non in attività di servizio;
2) un segretario generale che coordina l'azione degli agenti ed agenti sostituti presso le singole Commissioni di conciliazione, il quale è un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5°;
3) un agente del Governo italiano ed un agente sostituto per una o più di dette Commissioni.
Gli agenti e gli agenti sostituti sostengono le ragioni del Governo italiano presso le Commissioni di conciliazione. Essi svolgono la loro azione tenendosi in contatto col Ministero degli affari esteri e con le altre Amministrazioni dello Stato tramite l'agente generale.
Possono essere nominati agenti per la trattazione di singoli affari".