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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1238

Integrazione della tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, concernente le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-10-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla, limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dei decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella, delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali è inapplicabile il suddetto decreto n. 692;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è aggiunta la seguente voce n. 45: "Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per, il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuato i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuità".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Arpy di Morgex, addì 10 agosto 1952

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1952

Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 45. - FRASCA