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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1193

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, in comune di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  19-9-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio dei Fucino, nei confronti di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Considerato che i sunnominati hanno presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazioni di cui sopra;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 535.38.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.