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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1150

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lauridia Michele fu Vincenzo, in comune di Venosa (Potenza).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1965)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-4-1965
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lauridia Michele fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza);
Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1



È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lauridia, Michele fa Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 142.21.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto hanno
incluso nell'espropriazione terreni di qualità demaniale."