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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1140

Modificazioni al vigente ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  24-9-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli articoli 31, 53, 75, 87 e 125 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, riguardante l'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 31. - Personale degli uffici vendita. - "Il ricevitore è responsabile del buon andamento dei servizi affidati all'ufficio di vendita. Per i lavori di ufficio, per le operazioni di distribuzione e per i lavori manuali egli è coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale".
Art. 53. - Cauzione dei magazzinieri di vendita. - "I magazzinieri di vendita, prima della immissione in servizio debbono depositare:
1) a garanzia della dotazione loro affidata, una cauzione commisurata all'importo della dotazione stessa, secondo la seguente scala graduale:
dotazione fino a L. 10 milioni, cauzione lire 200.000;
dotazione da oltre L. 10 milioni a L. 20 milioni, cauzione L. 300.000;
dotazione oltre L. 20 milioni, cauzione L. 400.000.
Verificandosi aumento dell'importo della dotazione oltre i limiti sopra indicati, il magazziniere è tenuto ad integrare la cauzione nel termine di sei mesi;
2) a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, altra cauzione di L. 100.000".
Art. 75. - Classificazione delle rivendite secondo il reddito. - "Le rivendite si distinguono in tre categorie a seconda del reddito e cioè:
1ª categoria - rivendite con reddito superiore a L. 300.000;
2ª categoria rivendite da oltre L. 200.000 a lire 300.000;
3ª categoria - rivendite con reddito non eccedente L. 200.000.
La categoria nella quale debbono classificarsi le rivendite è determinata in base al reddito medio degli ultimi due anni finanziari.
Il reddito è costituito dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco".
Art. 87. - Cauzioni per rivendite conferite mediante contratto. - I titolari delle rivendite conferite mediante contratto sono tenuti a prestare una cauzione ragguagliata al terzo del canone e sopracanone annuale risultanti all'atto della stipulazione del contratto.
Il minimo della cauzione è fissato in L. 5000 per i contratti stipulati dopo la entrata in vigore del presente decreto".
Art. 125. - Gerenti provvisori. - "È in facoltà dell'Amministrazione di conferire direttamente, e nelle forme di cui al precedente art. 85, le rivendite ordinarie che fossero vacanti all'entrata in vigore del presente decreto, al gerente provvisorio che vi abbia prestato con soddisfazione dell'Amministrazione, un servizio effettivo e continuativo di almeno due anni compiuti alla data suddetta.
Il servizio di gerente è cumulabile con quello precedentemente reso come commesso o coadiutore del titolare o del gerente provvisorio nella stessa rivendita prima della vacanza".