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LEGGE 30 luglio 1952, n. 1117

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.

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vigente al 10/06/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la. Turchia, concluso ad Ankara il 17 luglio 1951.