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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1113

Concessione di una indennità per una volta tanto, ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, collocati in congedo senza diritto a trattamento di quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 14/05/2026
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