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LEGGE 31 luglio 1952, n. 1077

Conferma in servizio, per l'anno scolastico 1952-53, dei professori non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  5-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I professori non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1951-52 per effetto di nomina conferita dai provveditori agli studi, oppure, per le materie professionali negli istituti o nelle scuole di istruzione media tecnica, dai capi di istituto, sono confermati a domanda nel proprio posto per l'anno scolastico 1952-53, semprechè il posto stesso risulti disponibile.
Sono confermati per il medesimo anno e alle stesse condizioni anche gli incaricati con nomina triennale il cui triennio di servizio termini con l'anno scolastico 1951-52.
La conferma non spetta a coloro che non siano muniti di abilitazione per l'insegnamento tenuto, a coloro che abbiano compiuto il 70° anno di età nel corso dell'anno scolastico 1951-52, a coloro che abbiano riportato nell'anno stesso qualifica inferiore a "buono".